Arredo urbano, modificato il regolamento comunale

Il 22 maggio il consiglio comunale di Montalcino ha dato l’ok alle modifiche al regolamento comunale di disciplina degli elementi temporanei di arredo urbano e dell’allestimento esterno dei locali, approvato per la prima volta il 16 marzo 2010 e poi modificato sette volte nel corso di questi anni. Una revisione per venire incontro alle necessità e alle richieste degli esercenti, della cittadinanza e dei turisti, “considerato che, anche alla luce della passata emergenza epidemiologica, sono scaturite nuove esigenze e richieste, sia da parte della cittadinanza, sia da parte degli esercenti, sia da parte dei turisti in merito all’utilizzo degli spazi di suolo pubblico dati in concessione ai pubblici esercizi”, si legge nella delibera.

Le modifiche sostanziali sono all’articolo 3, dove “l’istallazione dei elementi temporanei di arredo urbano è di norma ammessa in tutto il territorio comunale”, mentre prima si faceva riferimento al territorio del vecchio comune di Montalcino, e l’articolo 17, che è stato completamente abrogato e recitava così: “È vietato esporre all’esterno delle attività economiche, botti, botticelle, barilotti, bigonci di qualsiasi tipo, anche ridotti in sezione”.

Si tratta quindi di piccole revisioni, in attesa del nuovo regolamento atteso per il 2024. “Siamo pronti a varare nuove regole, a partire dai primi mesi del 2024, perché all’amministrazione compete un indirizzo, nel rispetto degli operatori economici, ma quando si individua una condizione critica, e ci siamo, dobbiamo porre dei rimedi – disse tempo fa il sindaco Silvio Franceschelli – non bisogna generalizzare, non è la stessa condizione in tutto il nostro territorio. Le nostre norme identificheranno le aree del centro storico, le aree immediatamente pertinenti al centro storico, distingueranno le varie località. Cercheremo di fare delle normative puntuali e non generali e astratte, sappiamo cosa serve a Montisi, a San Giovanni, Sant’Angelo in Colle e a Sant’Angelo Scalo, nell’ambito e nel rispetto delle normative nazionali e regionali che impongono delle forti limitazioni. La prossima stagione che si sta avvicinando è un banco di prova, tutti comprenderanno che quello che sto dicendo non è una forzatura ma solo una norma di buon senso”. “Bisogna ragionare su una Montalcino di 365 giorni e non una Montalcino stagionale. Chiediamo uno sforzo a tutto il sistema del commercio”, aggiunge il primo cittadino.

Focus: il regolamento comunale di disciplina degli elementi temporanei di arredo urbano e dell’allestimento esterno dei locali dopo le modifiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Tipologie di elementi di arredo

 

TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

Art. 3 - Condizioni per l’installazione

Art. 4 - Area utile

Art. 5 - Tutela storico-artistica ed ambientale

Art. 6 - Occupazione della sede stradale

Art. 7 - Delimitazione degli spazi

Art. 8 - Elementi di arredo  ed esposizioni vietate

 

TITOLO III– CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI POSIZIONAMENTO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

Art. 9 – Strutture temporanee di implementazione degli spazi

Art. 10 – Strutture chiuse attrezzate

Art. 11 - Tende solari

Art. 12 - Ombrelloni

Art. 13 - Pedane e guide

Art. 14 - Fioriere

Art. 15 - Spazi attrezzati ed isole di somministrazione

Art. 16 - Tavoli, sedie e panchine

Art. 17 - [ABROGATO]

Art. 18 - Griglie,  bacheche, vetrinette ed espositori

Art. 19 - Pergolati

Art. 20 - Rimozione degli arredi

Art. 21 - Manutenzione degli arredi

Art. 22 - Oscuramento di vetrine

Art. 23 –[ABROGATO];

Art. 24 – Periodo natalizio

 

TITOLO IV  - DISPOSIZIONI PROCEDURALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - Procedimento, rinvio al suolo pubblico

Art. 26 - Cauzione

Art. 27 - Sanzioni

Art. 28 - Entrata in vigore delle disposizioni -  Disposizioni transitorie - Adeguamento

 

 

* * *

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

 

  1. Il presente regolamento, al fine di migliorare l’aspetto esteriore  delle vie, delle piazze e degli spazi pubblici del territorio municipale, con particolare riferimento al  decoro, alla sicurezza ed effettiva fruizione  dei beni e dei servizi, contemperando gli interessi degli operatori economici con quello generale della comunità ilcinese e dei turisti,  disciplina:

a)     l’allestimento esterno dei  locali ove si svolgono attività economiche, con arredi ed esposizioni di oggetti;

b)     il posizionamento di elementi temporanei di arredo urbano – di seguito chiamati semplicemente elementi di arredo - con particolare riguardo ai centri storici.

 

  1. Ai fini del regolamento, si intendono per elementi temporanei di arredo urbano, gli elementi asportabili, i manufatti e le strutture precarie di arredo urbano collocate di fronte o comunque in collegamento con attività economiche.

 

  1. Per attività economiche si intendono le attività di commercio al dettaglio ed all’ingrosso, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le attività di produttore agricolo, quelle artigianali, industriali e ricettive.

 

Art. 2

Tipologie di elementi di arredo

  1. Ai fini del presente regolamento, sulla base dei materiali che li costituiscono, della forma e della funzione svolta, gli elementi temporanei di arredo urbano si suddividono nelle seguenti tipologie:

 

a)     struttura temporanea di implementazione degli spazi

b)     strutture chiuse attrezzate

c)     tenda

d)     ombrellone

e)     pedana

f)      fioriera

g)     spazi attrezzati e isole di somministrazione

h)     barilotto

i)      bacheca a muro

j)      vetrinetta

k)     griglia

l)      espositore a terra

m)    panchine

n)     ringhiera, transenna, cestino per rifiuti

  • o)     pergolati

 

  1. Sotto il profilo del periodo temporale di installazione, gli elementi di arredo si distinguono in:

a)     elementi di arredo stagionali, installati ogni anno in un periodo stagionale non inferiore ad un mese né superiore a otto mesi, ricadente tra il 1° marzo ed il 15 novembre;

b)     elementi di arredo permanenti, se possono essere mantenuti nel corso dell’intero anno solare.

 

  1. [ABROGATO]

 

 

TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

 

Art. 3

Condizioni per l’installazione

 

  1. L’installazione di elementi temporanei di arredo urbano è di norma ammessa in tutto il territorio comunale salvo motivato diniego espresso per soli motivi di viabilità e traffico. L’elemento di arredo deve essere posizionato all’interno dell’area utile del soggetto richiedente come definita all’art. 4”

 

Art. 4

Area utile

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per area utile per l’installazione di uno o più elementi di arredo la porzione di suolo pubblico o ad uso pubblico dato in concessione oppure di suolo privato in disponibilità dell’attività economica del richiedente l’occupazione di suolo.

 

Art. 5

Tutela storico-artistica ed ambientale

  1. E’ vietata l’istallazione di elementi di arredo di qualsiasi tipo su bene o edificio soggetto a vincolo storico, artistico ed ambientale e nella loro area di pertinenza.

 

  1. Le strutture temporanee di implementazione degli spazi e i pergolati possono essere realizzati esclusivamente in zone a verde urbano,  sia pubblico che privato, salvo deroga concessa dal Responsabile del servizio, dietro motivata istanza dell’interessato e su conforme deliberazione della Giunta comunale.

 

  1. Per motivi di adeguata visibilità dei palazzi storici presenti in Piazza del Popolo, Piazza Garibaldi e Piazzale della Fortezza in esse:

 

a)     sono vietate tende a pagoda e, in ogni caso, la sporgenza delle tende da filo muro non può superare i 3 mt;

b)     le concessioni di suolo pubblico non possono eccedere i m 3,00 dal muro degli edifici.

 

 

Art. 6

Occupazione della sede stradale

  1. E’ vietata l’occupazione con elementi di arredo della carreggiata di strade extraurbane aperte al transito autoveicolare.

 

  1. L’occupazione della sede stradale con elementi di arredo in strade situate all’interno dei centri storici aperte al transito autoveicolare è consentita purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

 

a)     sia lasciato uno spazio libero della carreggiata per il transito veicolare pari a 3 metri per ciascun senso di marcia o, trattandosi di strade a senso unico, rimanga disponibile per il traffico una residua parte della carreggiata non inferiore a metri 3.5;

 

b)     tra due elementi di arredo successivi, collocati su lati opposti di una strada a senso unico, che interessano la carreggiata per almeno un metro, venga lasciato uno spazio libero di almeno 6 metri, calcolati dai punti più vicini dei due elementi di arredo.

 

c)     In ogni caso gli elementi di arredo non debbono coprire segnaletica stradale, segnali turistici e di territorio, insegne di toponomastica, insegne e targhe di uffici pubblici, studi professionali, altre attività economiche né essere di ostacolo al deflusso di acque in tombini, impedire o rendere difficile l’accesso a prese pubbliche d’acqua o di energia elettrica e di altre reti di erogazione di energia o di servizi pubblici.

 

d)     In relazione a quanto previsto dall’art. 20 del C.d.S. e considerando la grande rilevanza storico-ambientale dei centri storici di Montalcino, Castelnuovo dell’Abate e S.Angelo in Colle, l’occupazione dei marciapiedi per permettere l’installazione di elementi temporanei di arredo  urbano potrà essere autorizzata (sulla base di valutazioni che volta-volta saranno oggetto di parere da parte del Comandante della Polizia Municipale o della conferenza dei Responsabili dei Servizi) solo garantendo una adeguata zona per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria: tale zona viene individuata con una dimensione minima di cm. 80 di marciapiede libero da qualsiasi ingombro; qualora fosse ritenuto opportuno, potrebbe essere imposta la collocazione e l’uso di pedane o altri similari accorgimenti ed ogni altra utile cautela .

 

e)     [ABROGATO]

 

f)      E’ facoltà dell’Ente, sentita la conferenza dei Responsabili dei Servizi, imporre, anche in aggiunta ai limiti appena indicati, cautele, restrizioni o modalità di posizionamento per disciplinare un più corretto uso del Suolo Pubblico.

 

  1. In ogni caso gli elementi di arredo non debbono coprire segnaletica stradale, segnali turistici e di territorio, insegne di toponomastica, insegne e targhe di uffici pubblici, studi professionali, altre attività economiche né essere di ostacolo al deflusso di acque in tombini, impedire o rendere difficile l’accesso a prese pubbliche d’acqua o di energia elettrica e di altre reti di erogazione di energia o di servizi pubblici.

 

  1. Ai fini del presente articolo alle strade aperte al transito veicolare situate all’interno dei centri storici sono equiparate quelle sottoposte a regolamentazione ZTL.

 

Art. 7

Delimitazione degli spazi

 

  1. Per finalità di maggiore vigilanza e controllo, gli spazi assegnati in concessione di suolo pubblico per il posizionamento di strutture temporanee di implementazione degli spazi, strutture chiuse attrezzate, pergolati, panchine, tavoli e sedie, spazi attrezzati ed isole di somministrazione sono contrassegnati a terra, a cura e spese del Comune, mediante dei sistemi che consentano una facile individuazione ma non siano impattanti con l’ambiente.

 

  1. E’ fatto tassativo obbligo ai titolari di concessione di mantenere qualsiasi elemento di arredo o  oggetto all’interno degli spazi contrassegnati.

 

Art. 8

Elementi di arredo ed esposizioni vietate

  1. E’ vietata l’installazione di elementi di arredo che non siano conformi a quanto previsto  nel presente regolamento.

 

  1. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, è vietata l’esposizione di merci di qualsiasi genere, anche in confezioni chiuse:

 

a)     sulla pubblica via, sia direttamente a terra sia su tavolini o supporti a terra di qualsiasi genere;

b)     appese o comunque collocate su porte e portoni;

 

  1. E’ altresì vietato:

 

  1. l’esposizione alla vista del pubblico di oggetti o prodotti volgari o di cattivo gusto, quali caricature irriverenti, immagini offensive, razziste, pornografiche, pasta alimentare di forme allusive  e simili;
  2. l’esposizione all’esterno degli esercizi di oggetti richiamo riproducenti l’attività svolta quali, a titolo di esempio, occhiali, coni-gelato o bottiglie giganti, musi di cinghiale;
  3. posizionare fuori dell’esercizio  dei portaombrelli in materiale plastico;
  4. l’esposizione di  ogni altro elemento di arredo non previsto dal presente regolamento.

 

  1. Sono consentiti, esclusivamente:

 

a)     l’esposizione, in apposite bacheche e vetrinette, aperte o chiuse, oppure su tralicci o griglie ancorati alle pareti  o agli stipiti interni di porte e portoni,  di prodotti non alimentari di artigianato appartenenti alle sole seguenti categorie: cartoline, stampe, calendari, ceramiche artistiche, articoli in rame, vetro, ferro battuto, legno, cuoio, pergamena, vimini, paglia e stoffa;

b)     l’esposizione, in apposite vetrinette chiuse di dimensioni massime non oltre 2,00 mq di prodotti alimentari tipici, compresi vini. I soli vini possono essere esposti anche su tralicci o griglie all’interno di porte e portoni;

c)     l’esposizione, in apposite vetrinette, chiuse a chiave, di dimensioni massime non oltre 2,00 mq, di armi, anche finte, coltelli, forbici ed altro materiale potenzialmente pericoloso;

d)     l’esposizione di cartoline, stampe, calendari in appositi contenitori mobili di cui all’art. 18;

e)     il posizionamento di menù di esercizi di somministrazione, in appositi espositori realizzati nel medesimo stile degli eventuali tavoli e sedie dell’esercizio e posti a non oltre un metro lineare dalla porta principale di accesso all’esercizio o all’interno delle strutture temporanee di implementazione degli spazi, pergolati, spazi attrezzati ed isole di somministrazione; eventuali deroghe sul posizionamento di menù, potranno essere concesse con apposito atto da parte del Comandante della Polizia Municipale previa istruttoria che valuti i casi specifici oggetto di richiesta;

f)      il posizionamento di espositori a terra di locandine di giornali (caprette o civette), in posizione parallela al muro dell’edificio e in adiacenza ad esso solo da parte di esercizi autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici.

g)     L’esposizione di piante e fiori da parte del fiorista venditore, in posizione parallela e adiacente al negozio.

TITOLO III– CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI POSIZIONAMENTO DEI ELEMENTI DI ARREDO

Art. 9

Strutture temporanee di implementazione degli spazi

  1. Si intendono per strutture temporanee di implementazione degli spazi quelle strutture precarie, conformi alla giurisprudenza urbanistica in materia di strutture precarie, destinate ad ampliare gli spazi destinati alla vendita o alla somministrazione di alimenti e bevande.

 

  1. Le strutture temporanee di implementazione degli spazi possono essere realizzate esclusivamente:

 

a)     nel periodo che va dal 1° marzo al 15 novembre di ogni anno, previa corrispondente autorizzazione edilizia e, se necessaria, concessione di suolo pubblico;

b)     con materiali omogenei e compatibili con il territorio e, in particolare, in legno oppure ferro o ghisa, queste ultime preferibilmente nell’area prospiciente la Fortezza, escludendo in ogni caso acciaio, alluminio, tubolari di qualsiasi materiale, tendaggi in plexiglass o similari e in poliuretani;

c)     con coperture dotate di idonee gronde di scolo e, possibilmente, a tetto piatto.

 

Art. 10

(Strutture chiuse attrezzate)

  1. Si intendono per strutture chiuse attrezzate i manufatti, collocati all’esterno ed in prossimità di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali collocare tavoli, sedie ed altre attrezzature di somministrazione, elementi di arredo e decoro ed altre strutture ed attrezzature funzionali o accessorie alla somministrazione.

 

  1. La Giunta comunale, con apposito regolamento, definisce le caratteristiche, le dimensioni,  i materiali ed ogni altra modalità di realizzazione ed utilizzazione delle  strutture chiuse attrezzate, perseguendo il contemperamento degli obiettivi economici con l’esigenza di coerenza ed inserimento armonico nel contesto storico, architettonico ed artistico della città.

 

Art. 11

Tende solari

 

  1. Si definisce tenda solare una struttura in tela a copertura di ingressi, finestre o vetrine
  1. Le tende solari debbono:

 

a)     essere costituite da uno o più teli detraibili fissati alla parete tramite rullo di avvolgimento e senza tamponamenti laterali (tende a falda) oppure tramite strutture pieghevoli (tende a pagoda), senza alcun punto di appoggio a terra;

b)     risultare simmetriche rispetto alle aperture o alle campiture delle facciate;

c)     avere agganci al di sopra delle aperture e delle loro cornici;

d)     non manomettere o coprire eventuali elementi decorativi della facciata dell’edificio;

e)     avere altezza, nel punto più basso, non inferiore a  2,20 m e nel punto più alto non superiore a 3,50 m dal suolo;

f)      avere sporgenza non superiore ai m 3,00 dal filo muro per tutte le zone del territorio comunale;

g)     essere realizzate con tessuto impermeabilizzato in tinta unita color rosso ruggine oppure bianco panna;

h)     recare, esclusivamente sulla mantovana, non più di una scritta pubblicitaria per ciascuna tenda.

 

  1. Nel caso di attività economiche con più ingressi o finestre a piano terra o vetrine il posizionamento di tende, identiche di tipo e colore, deve essere effettuato, distintamente, su ciascuna apertura, con esclusione di tende uniche per più aperture.

Art. 12

Ombrelloni

  1. Si definisce ombrellone una struttura mobile ed autonoma composta da un sostegno e da una tenda di copertura.

 

  1. Gli ombrelloni debbono possedere le seguenti caratteristiche:

 

a)     avere solida struttura in legno o metallo verniciato;

b)     essere infissi in un basamento di dimensioni e peso tali che ne scongiuri il capovolgimento anche in caso di vento;

c)     avere altezza minima dal suolo non inferiore a 2,20 m;

d)     avere telo di copertura in tinta unita di color panna o rosso ruggine con esclusione assoluta di qualsiasi marchio o scritta o messaggio pubblicitario;

 

  1. E’ vietato forare le pavimentazioni stradali per fissare a terra ombrelloni.

 

  1. Gli ombrelloni facenti capo alla medesima attività economica debbono essere fra loro uguali per dimensioni, caratteristiche costruttive e colori.

Art. 13

Pedane e guide

  1. Si intendono per pedane i manufatti posti sul piano stradale per posizionarvi tavoli sedie e consentire l’accesso alla persone e, in posizione delimitata, rialzata ed isolata.
  2. Le pedane debbono:

 

a)     essere realizzate in legno di colore scuro;

b)     essere stabili, facilmente pulibili e smontabili;

c)     essere totalmente prive di buche, sporgenze, chiodi non ribattuti ed altri fattori di potenziale pericolo;

d)     avere rampe inclinate di accesso o altri accorgimenti idonei a permettere l’accesso anche ai portatori di handicap.

  1. E’ vietato posizionare su suolo pubblico guide, percorsi, tappeti, camminamenti di ogni sorta, fatti salvi gli eventuali spazi attrezzati ed isole di somministrazione. In tale evenienza essi debbono coprire l’intera area o isola, essere in tinta unita di colore non vivace.

Art. 14

Fioriere

 

  1. Si intendono per fioriere i contenitori, le cocce o testacce di qualsiasi tipo e specie destinate a contenere fiori o piante ornamentali.

 

  1. Le sole fioriere presso spazi attrezzati, isole di somministrazione di cui all’art. 15 o poste di fronte ad istituti di credito per motivi di sicurezza, possono essere di forma cubica, di parallelepipedo, di sezione conica (cocce) o cilindrica. Le fioriere presso le attività economiche  debbono essere tutte della medesima  forma, dimensione, con lo stesso tipo di fiori o piante ed avere forme semicircolare con sporgenza dal muro non superione a cm. 25.

 

  1. Sono definite “fioriere di piccola dimensione”, le fioriere:

 

a)     aventi dimensioni non superiori a 25 x 25 x 40 cm, se di forma cubica o di parallelepipedo;

b)     aventi diametro alla base non superiore a 25 cm ed altezza non superiore a 30 cm, se di forma sezione di cono.

 

  1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 15 in tema di spazi attrezzati e isole di somministrazione, presso la medesima attività economica non possono collocarsi più di due fioriere semicircolari  direttamente in adiacenza con ciascun ingresso o vetrina con base a terra, oltre ad una o due fioriere di piccola dimensione, di identica forma e dimensione, eventualmente collocate sulla base di ciascuna delle finestre, non interessate dal transito della clientela, senza sporgere.

 

  1. All’interno del centro abitato di Montalcino, Sant’Angelo in Colle e Castelnuovo dell’Abate, sono consentite esclusivamente fioriere in ferro battuto o in coccio o in legno, anche con eventuale rivestimento interno metallico. Sono ammessi sottovasi di altro materiale (plastica ecc.) purché del medesimo colore della fioriera.

 

  1. Nel posizionamento delle fioriere debbono osservarsi le seguenti prescrizioni:

 

a)     nessuna fioriera può essere posta sull’uscio o sullo stipite della porta di ingresso delle attività economiche;

 

b)     in presenza di marciapiede, le fioriere non possono essere collocate al di fuori di esso, lasciando sempre libero per il transito uno spazio pari ad almeno il 50% di esso ed almeno 70 centimetri;

 

c)     le fioriere contenenti fiori e piante con fioritura a carattere stagionale debbono essere ritirate o sostituite nei periodi di non fioritura, salvo che conservino, anche in detti periodi,  fogliame verde. E’ vietato mantenere in vista del pubblico fioriere vuote di fiori o piante o con fiori o piante morti, spogli di fogliame o affetti da evidenti malattie;

 

d)     le dimensioni della fioriera debbono risultare proporzionate a quelle dei fiori o piante in esso inseriti, con divieto di mantenimento in vista del pubblico di contenitori dalla dimensione palesemente eccessiva o insufficiente;

 

e)     eventuali fioriere sospese debbono essere saldamente ancorate al muro in più punti e ad un’altezza che impedisca che le persone di passaggio possano battervi contro;

 

  1. E’ fatto obbligo di costante cura dei fiori e delle piante, potandoli in modo naturale. E’ vietata la potatura innaturale di piante che attribuisca forme geometriche o di animali o oggetti vari.

 

  1. L’annaffiatura di fiori e piante deve avvenire fuori orario di apertura delle attività economiche, in breve tempo ed evitando inutili versamenti d’acqua sul suolo pubblico.

Art. 15

Spazi attrezzati ed isole di somministrazione

 

  1. Si intendono per spazi attrezzati di somministrazione gli spazi di suolo pubblico o privato, opportunamente delimitati, con o senza pedane alla base, con o senza ombrelloni, allestiti con tavoli e sedie ed altre strutture di somministrazione, posti nello spazio utile dell’esercizio di somministrazione oppure in altre aree non adiacenti con esso (isole di somministrazione).

 

  1. Nell’allestimento degli spazi attrezzati e delle isole di somministrazione debbono osservarsi le seguenti prescrizioni:

 

a)     lo spazio attrezzato e l’isola debbono risultare ben individuati, di forma quadrata, rettangolare o circolare;

b)     l’isola di somministrazione  non deve distare più di 20 metri lineari dall’ingresso dell’esercizio di somministrazione cui fa capo e, anche se eventualmente collocata in tutto o in parte in altra via o piazza, deve risultare, almeno parzialmente, da tale ingresso visibile;

c)     la delimitazione dello spazio attrezzato o dell’isola può avvenire mediante transenne in legno o metallo e/o mediante fioriere. Le fioriere di delimitazione dello spazio attrezzato o dell’isola di somministrazione debbono contenere vegetazione sempreverde  risultare al massimo di tre tipi per forma-dimensione e poste in modo regolare, alternato e comunque armonico lasciando come minimo uno spazio per ogni lato  di almeno 1,5 metri per il transito dei pedoni e del personale di servizio;

d)     l’altezza della fioriera e dei fiori o piante in essa inseriti non può superare in nessun caso 1,5 metri e la vegetazione posta sui punti passaggio non deve avere spine;

e)     eventuali pedane poste sull’isola di somministrazione debbono possedere le caratteristiche di cui all’articolo 13;

f)      spazi attrezzati ed isole non possono essere realizzati in diretta adiacenza agli edifici, ma deve essere lasciato libero uno spazio per il passaggio dei pedoni, non inferiore ad un metro.

 

  1. Eventuali impianti elettrici debbono essere a norma ai sensi della legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni.

 

  1. Gli spazi attrezzati e le isole di somministrazione possono essere realizzati nel periodo stagionale che va dal 1° marzo al  15 novembre di ogni anno, al termine del quale possono essere mantenute occupazioni nella misura massima del 40% dello spazio precedentemente occupato e regolarmente autorizzato dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo quanto previsto all’articolo 19, comma 4.”

 

  1. Gli spazi attrezzati e le isole di somministrazione sono realizzati previa autorizzazione del competente ufficio sentito il parere del Comandante della Polizia Municipale e di eventuali altri Responsabili dei Servizi ove ritenuto opportuno. Tale atto può avere durata pluriennale, non superiore a cinque, ma dovrà prevedere la motivata possibilità di revoca, anche per mere regioni di opportunità.

 

  1. In occasione di cerimonie ed eventi programmati, gli interessati possono richiedere, per non più di cinque volte nel corso dell’anno solare, di ampliare la superficie concessa per il posizionamento di tavoli e sedie destinati alla somministrazione, fino ad un massimo del 30%  in più. La domanda, contenente l’indicazione dei giorni e della cerimonia o evento. è inoltrata alla Polizia Municipale  che, effettuate le verifiche del caso, rilascia apposita autorizzazione scritta.

 

  1. In prossimità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è vietato effettuare occupazioni di suolo pubblico che non risultino direttamente finalizzate al servizio di somministrazione o limitino in altro modo il legittimo esercizio di diritti e facoltà di terzi.

 

  1. La superficie massima di suolo pubblico concedibile per queste strutture non deve superare la superficie di somministrazione che le attività richiedenti hanno in essere all’interno dei propri locali. Eventuali deroghe a questa disposizione può essere concessa dal responsabile del servizio previo delibera di assenso della Giunta Municipale, nonché parere obbligatorio del Comandante della Polizia Municipale. È assicurato il rispetto dei principi indicati nel regolamento del Canone Unico vigente.

 

 

Art. 16

Tavoli, sedie e panchine

 

  1. La collocazione di tavoli e sedie è consentita (previo parere favorevole obbligatorio della Polizia Municipale) solo nello spazio utile di esercizi, regolarmente abilitati ad effettuare la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 o delle leggi speciali in materia.

 

  1. All’interno del centro storico di Montalcino e di Sant’Angelo in Colle e Castelnuovo dell’Abate per la collocazione di tavoli, sedie e panchine sulla pubblica via o in area privata in vista del pubblico, si osservano le disposizioni che seguono:

 

a)     sedie o poltrone possono essere in legno o metallo, anche rivestite di stoffa

b)     i tavoli possono essere realizzati in metallo, legno o pietra.

c)     -Il posizionamento delle panchine può avvenire in posizione parallela e adiacente a tutti gli esercizi commerciali, artigianali ed esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande fatti salvi i diritti di terzi

- Il posizionamento delle stesse può avvenire in tutte le vie, piazze e spazi pubblici fatti salvi i diritti di terzi e come puro elemento di arredo urbano.

-Le panchine, se posizionate sul marciapiede, devono consentire il libero e agevole transito pedonale.

d)     -Le panchine devono essere in metallo e/o legno e/o materiale lapideo.

-Il titolare di attività che ha posizionato la panchina si assume tutte le responsabilità derivanti dall’uso, dalla manutenzione dal non conforme posizionamento rispetto alla concessione ottenuta.

-Le panchine sono inserite fra gli arredi con obbligo di rimozione obbligatoria. (art. 20 comma 3 e 4).

e)     è tassativamente vietato posizionare tavoli, sedie, panchine ed altri arredi in materiale plastico, ad eccezione dei cestini di rifiuti;

f)      sedie, tavoli e panchine facenti capo alla medesima attività economica debbono risultare tutti uguali per forma, dimensione e colori.

g)     All’ingresso delle attività ove vi sia possibilità di posizionare una panchina, questa può essere sostituita da un tavolo da esposizione realizzato in metallo, legno o pietra delle dimensioni massime di cm 40 in larghezza e cm 80 in lunghezza appoggiato al muro di ingresso dell’esercizio. In questo caso all’esterno dell’attività non potrà essere collocato nessun altro arredo ad eccezione di eventuali vasi di fiori secondo quanto stabilito dall’art. 14 del presente regolamento. A tale tavolo si applica l’obbligo di rimozione obbligatoria prevista dall’art. 20 comma 3 e 4.

 

Art. 17 [ABROGATO]

 

Art. 18

Griglie,  bacheche, vetrinette ed espositori

  1. Le griglie o tralicci per esposizione di merci debbono possedere le seguenti caratteristiche:

 

a)     avere dimensioni massime di mq 2;

b)     essere realizzate in metallo o legno, in colori naturali e scuri;

c)     essere saldamente assicurati al muro degli edifici o alle ante interne di porte e portoni  in più punti, in modo da garantirne stabilità e sicurezza

 

  1. Le bacheche debbono essere realizzate in  metallo fine e di dimensione massima di cm 50 x 70 e profondità non superiore a  10 cm.

 

  1. Ogni attività economica può disporre di non più di una bacheca o vetrinetta posta su una parete adiacente l’esercizio.

 

  1. Gli espositori di cartoline, stampe, calendari presso tabaccherie o altri esercizi che trattano tali prodotti debbono essere ben stabili, anche in caso di vento, non intralciare il transito, anche pedonale, ed essere riposti in orario di chiusura.

Art. 19

Pergolati

 

  1. Si intende per pergolato un traliccio, autonomo o ancorato a preesistenti costruzioni,  in funzione di guida per piante rampicanti a scopo di copertura o ombreggiatura.

 

  1. I pergolati debbono avere:

 

a)     struttura portante realizzata in metallo o in legno;

b)     dimensioni non superiori a mq. 20;

c)     altezza non superiore a 2,50 m dal piano di calpestio;

d)     copertura, piana o arcuata, con reti o tralicci per lo sviluppo delle piante rampicanti.

 

  1. I pergolati possono essere realizzati ed utilizzati, previa autorizzazione e, se necessaria, concessione di suolo pubblico, entrambe da richiedersi annualmente:

 

a)     in ogni parte del territorio comunale, esclusi i centri storici di Montalcino, Castelnuovo dell’Abate e Sant’Angelo in Colle, corrispondenti alle zone classificate di tipo “A” dallo strumento urbanistico;

b)     nel periodo che va dal 1° marzo al 15 novembre di ogni anno, al termine del quale debbono essere liberati.

 

 

Art. 20

Rimozione degli arredi

 

  1. I titolari o addetti alle attività economiche, non oltre un’ora dall’orario di cessazione serale delle medesime, sono tenuti ai seguenti adempimenti:

 

a)     le tende debbono essere chiuse o ripiegate in modo da limitare al massimo l’ingombro;

b)     gli ombrelloni debbono essere chiusi e messi in sicurezza;

c)     [ABROGATO]

d)     [ABROGATO]

e)     tutti gli oggetti asportabili (bottiglie, posacenere, leggii porta-menu, zerbini ecc.) debbono essere riposti all’interno dei locali degli esercizi;

f)      ogni rifiuto o  residuo delle attività deve essere eliminato;

g)     le fioriere e gli altri arredi  possono essere mantenuti nella loro posizione anche fuori orario di attività.

 

  1. In occasione di ferie e chiusure delle attività comunque superiori a 15 giorni tutti gli elementi mobili compresi tavoli e sedie debbono essere rimossi od accatastati in maniera da non creare intralcio alla viabilità di mezzi e pedoni o comunque che non possono essere rimossi o utilizzati da altre persone.

 

  1. E’ fatto obbligo di rimozione degli arredi qualora ciò sia necessario per l’esecuzione di lavori di manutenzione stradale o di reti tecniche (energia elettrica, gas, acqua ecc.) o comunque l’Amministrazione ne faccia apposita ordinanza o su comunicazione anche verbale della Polizia Municipale.

 

  1. Nei giorni ed orari di svolgimento dei cortei storici annuali del Torneo di Apertura delle Cacce e della Sagra del Tordo, è fatto obbligo ai titolari di concessione di suolo pubblico di lasciare uno spazio libero per il passaggio del cortei stessi di almeno 6 metri lineari: qualora non fosse possibile garantire la misura indicata di 6 metri, durante il passaggio del corteo dovranno essere rimossi sollecitamente tavoli, sedie, panchine, spazi attrezzati ed isole di somministrazione.

 

Art. 21

Manutenzione degli arredi

 

  1. E’ fatto obbligo ai proprietari degli elementi di arredo di:

 

a)     mantenerli costantemente in buono stato di conservazione, sostituendoli all’occorrenza in tutto o in parte;

b)     procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca della concessione di suolo o di motivata richiesta da parte del Comune.

 

  1. Per una più intensa tutela del pubblico interesse ad un’immagine della città, coerente con le politiche di promozione turistica e di tutela dei valori storico-ambientali e paesaggistici eventuali deterioramenti degli elementi di arredo, come parti aggredite da ruggine, scritte vandaliche ecc., ancorché derivanti da fatto non imputabile al titolare dell’attività, debbono essere rimossi entro 48 ore dalla scoperta o  dalla eventuale segnalazione degli organi di Polizia Municipale.

 

Art. 22

(Oscuramento di vetrine)

  1. E’ fatto divieto, anche nei periodi di vendite straordinarie (saldi, vendite promozionali e di fine stagione) di oscurare le porte di ingresso o le vetrine delle attività economiche mediante cartelli, locandine o altri sistemi che coprano per oltre il 30% la superficie di ciascuna porta o vetrina.

 

Art. 23 [ABROGATO]

Art. 24

Periodo natalizio

  1. Nel periodo compreso tra l’ 8 dicembre e il 7 gennaio inclusi:

 

a)     in deroga all’articolo 8, comma 2, lettera a), possono essere posizionate merci all’esterno degli esercizi, su piccoli tavolini o contenitori, adiacenti le porte di ingresso;

b)     in deroga a quanto previsto all’articolo 13, comma 3, possono essere posizionate guide, percorsi, tappeti, camminamenti, purché non superiori ad 80 cm. di larghezza, collocati nel proprio spazio utile e del medesimo colore della eventuale tenda.

 

  1. Alle ore 20.00 del giorno 8 gennaio, le eventuali esposizioni in deroga o comunque le modifiche temporanee apportate all’aspetto esterno di edifici ed attività economiche debbono risultare tutte rimosse con ripristino integrale dell’ordinario assetto.

 

TITOLO IV  - DISPOSIZIONI PROCEDURALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

Procedimento, rinvio alla disciplina del suolo pubblico

  1. Ad integrazione del Regolamento comunale del canone unico per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche:

 

a)     nelle istanze di concessione di suolo pubblico l’uso particolare e la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire, deve fare riferimento alle classificazioni e specificazioni degli elementi di arredo di cui al presente regolamento;

 

b)     nell’atto di rilascio della concessione di suolo pubblico, l’uso specifico cui è destinata la concessione deve fare riferimento alle classificazioni e specificazioni di cui al presente regolamento.

Art. 26

Cauzione ed assicurazione

 

  1. Nel caso di occupazioni assentite dal Comune che prevedano alterazione del manto stradale o comunque dello stato dei  luoghi, il richiedente, per il ritiro del titolo deve prestare cauzione, in misura congrua rispetto all’intervento che verrà stabilita dall’Uff. Tecnico comunale e versata al Ragioniere Comunale, a fronte dei lavori di integrale ripristino dello stato precedente cui è tenuto allo scadere della concessione.

 

  1. Coloro che intendono ottenere concessioni di suolo che prevedano il posizionamento di tende di superficie superiore a 12 metri o di ombrelloni di qualsiasi dimensione, spazi attrezzati ed isole di somministrazione, strutture temporanee, ricevuta notizia dell’esito positivo dell’istanza ed all’atto di ritiro del titolo debbono esibire documentazione attestante l’avvenuta assicurazione per danni a terzi con premio di importo congruo, in relazione al rischio.

Art. 27

Sanzioni

  1. La violazione alle norme del presente regolamento, non già sanzionate ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, del Regolamento comunale per l’occupazione del suolo pubblico o di altri regolamenti comunali in materia, è sanzionata, ai sensi dell’art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

 

  1. Si applica al procedimento quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

 

  1. Ad integrazione di quanto previsto dal Regolamento comunale del canone unico nell’ipotesi di due violazioni commesse nel corso del medesimo mese solare a quanto disposto dagli articoli del presente regolamento la concessione di suolo pubblico è sospesa per un periodo di 7 giorni.

 

  1. Ad integrazione di quanto previsto dal Regolamento comunale del canone unico in caso di violazione alle norme del presente regolamento intervenuta dopo la seconda sospensione, la concessione di suolo è revocata.

 

  1. Il conteggio delle violazioni di cui al comma 3 è azzerato all’inizio di una nuova concessione.

 

  1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 16, 17 e 18 della legge 15 luglio 2009, n. 94, nel caso di indebita occupazione del suolo pubblico o  di mancato adempimento agli obblighi inerenti alla pulizia o al decoro degli spazi pubblici antistanti gli esercizi commerciali il Sindaco, per le strade urbane, può ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fini di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

 

  1. Ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, nell’ipotesi di reiterata utilizzazione di strutture chiuse attrezzate per usi diversi dalla somministrazione di alimenti e bevande o comunque in difformità da quanto disposto dal Regolamento di cui all’articolo 10, comma 2, il Responsabile del settore dispone la sospensione della concessione di suolo fino ad una massimo di 20 giorni e la revoca della concessione medesima, con obbligo di smantellamento della struttura e divieto di nuova installazione per sei mesi, nei casi di ulteriore persistente violazione.

Art. 28

Entrata in vigore delle disposizioni – Disposizioni transitorie – Adeguamento

  1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il decimogiorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

 

  1. L’adeguamento a quanto previsto agli articoli 11 e 12 comma 2/d avviene al momento della sostituzione per usura o rinnovo.

 

  1. Le concessioni di suolo pubblico e le eventuali autorizzazioni o concessioni edilizie relative alle strutture temporanee di implementazione degli spazi di cui all’articolo 9, ai pergolati di cui all’articolo 10 ed agli spazi attrezzati ed isole di somministrazione di cui all’articolo 15, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono dichiarate immediatamente decadute, ad ogni effetto, ed i relativi titoli debbono essere nuovamente richiesti per gli anni successivi sulla base del presente regolamento.

 

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